La riforma delle rendite finanziarie in vigore dal 1° gennaio 2012
Con decorrenza 1° gennaio 2012, a seguito dell’introduzione del DL n. 138/2011 e successivi decreti attuativi, le rendite finanziarie derivanti dall’investimento in strumenti finanziari saranno tassate ad un’aliquota unica al 20%, fatte salve alcune eccezioni.
In particolare:
- i titoli di stato ed equiparati continueranno ad essere tassati al 12,5%;
- gli strumenti finanziari precedentemente tassati al 27% passeranno al 20%. Tra questi rientrano a titolo esemplificativo i certificati di deposito, i titoli atipici italiani ed esteri, le accettazioni bancarie e i conti correnti bancari e postali;
- gli strumenti finanziari precedentemente tassati al 12,5% passeranno al 20%. Tra questi rientrano a titolo esemplificativo le azioni, le partecipazioni non qualificate, le quote di OICR italiani e Lussemburghesi storici e le azioni di OICVM comunitari armonizzati e non armonizzati.
Per quanto riguarda le quote dei fondi comuni di Investimento italiani, lussemburghesi storici ed esteri il reddito di capitale divenuto esigibile a partire dal 1° gennaio 2012 sarà tassato al 20%, al netto della quota dei proventi riferibili ai titoli di stato italiani, sovranazionali nonché ai titoli di debito degli Stati emessi dai paesi inseriti nel D.M. del 4 settembre 1996, detenuti direttamente o indirettamente dal fondo comune. Tale quota sarà tassata all’aliquota del 12,5%.
Le modalità di determinazione della quota parte dei proventi da assoggettare a questa aliquota inferiore sono state stabilite con decreto del MEF e prevedono la definizione di un “criterio forfettario di tipo patrimoniale”. Tale criterio prevede la determinazione di una percentuale dell’attivo investito direttamente, o indirettamente per il tramite di altri OICR, nei titoli soggetti a tassazione ridotta come media di due puntuali rilevazioni risultanti dalle ultime due situazioni ufficiali redatte dalla SGR ovvero dalla SICAV (per gli OICR italiani tale situazioni sono identificabili con la relazione semestrale ed il rendiconto annuale).
Per una più dettagliata informativa sulle modalità di determinazione sopra esposte si rinvia all'apposita sezione di approfondimento mentre cliccando sui bottoni qui a fianco è possibile accedere alle tabelle excel con l'indicazione per ciascun fondo UBI Pramerica e comparto UBI Sicav della percentuale dell'attivo investito in titoli a tassazione ridotta.
APPROFONDIMENTI
La riforma della tassazione dei fondi comuni in vigore dal 1° luglio 2011: principali novità per l’investitore
Il DL n. 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011 introduce importanti novità nella tassazione dei proventi rivenienti dai fondi comuni di investimento di diritto italiano, finalizzate a equiparare il loro trattamento fiscale a quanto già previsto per i fondi esteri.
Di seguito riassumiamo i principali aspetti evidenziando che nessun particolare adempimento è richiesto all'investitore per gli strumenti finanziari di specie posseduti al 30/06/2011.
Fondi comuni di investimento e Sicav di diritto italiano ed ex lussemburghesi storici
Per i redditi di capitale conseguiti dall’investitore al di fuori del reddito d’impresa, dal 1° luglio 2011 si passa dal regime fiscale basato sulla tassazione del risultato di gestione “maturato” effettuata direttamente in capo al fondo a un regime in cui la tassazione viene invece effettuata direttamente in capo all’investitore, al momento del “realizzo” mediante una ritenuta alla fonte, di norma a cura della SGR, operata a titolo definitivo.
La ritenuta verrà applicata sui redditi di capitale realizzati in caso di:
- distribuzione di proventi (cedole);
- riscatto totale o parziale delle quote;
- passaggio (switch) da un fondo a un altro;
- cessione delle quote;
- trasferimento delle quote a soggetti diversi dai sottoscrittori originari (in quanto operazione assimilata alla cessione).
Nei predetti casi il reddito di capitale soggetto a ritenuta è costituito dai proventi distribuiti ovvero dall’incremento di valore delle quote rispetto a quello di sottoscrizione (c.d. “delta NAV" - Net Asset Value, valore netto della quota del fondo). Nel caso di quote sottoscritte in più tranche, il costo di partenza è costituito dalla media ponderata dei valori delle quote alle rispettive date di sottoscrizione (NAV medio di sottoscrizione). In base alla normativa di passaggio al nuovo regime fiscale, le quote possedute al 30/6/2011 assumeranno come valore di partenza il NAV ufficiale a tale data, calcolato dalla SGR.
Qualora dalle predette operazioni si conseguano perdite (c.d. “delta NAV” negativo) l’investitore privato realizza delle minusvalenze da trattare secondo le regole dei redditi diversi di natura finanziaria, pertanto utilizzabili in compensazione di eventuali plusvalenze realizzate nei 4 anni successivi, secondo le consuete regole previste dai cosiddetti regimi della dichiarazione, del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito” (v. art. 5, 6 e 7 del Dlgs 461/97) in base alle scelte effettuate.
A tale ultimo fine si evidenzia che per l’investimento negli strumenti finanziari in esame (sia italiani sia esteri) trova automatica applicazione il cosiddetto regime del “risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del Dlgs 461/97, a meno che non vi sia un’espressa revoca dell’investitore che, dalla successiva operazione si troverà pertanto a operare nel cosiddetto “regime dichiarativo” in cui tutti gli oneri/adempimenti fiscali connessi ai redditi diversi di natura finanziaria (v. plusvalenze e minusvalenze) sono a suo totale ed esclusivo carico.
Per le quote/azioni detenute nell’ambito di un’impresa commerciale, a esclusione delle imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti della polizza di ramo III, è stata abrogata la norma speciale che prevedeva la tassazione nel reddito d’impresa dei proventi solo al momento della percezione. Pertanto, dal 1° luglio 2011, i proventi di specie verranno assoggettati a una ritenuta a titolo di acconto e tassati dalle imprese secondo le regole ordinarie stabilite dal Testo Unico delle Imposte sui redditi. Particolari disposizioni di ordine transitorio sono previste per le quote/azioni possedute alla data del 30/6/2011.
Fondi comuni di investimento e Sicav di diritto estero
Per i redditi di capitale conseguiti dall’investitore al di fuori del reddito d’impresa, sempre a partire dal 1° luglio 2011, su fondi e Sicav estere non armonizzati aventi le caratteristiche sotto specificate, viene esteso il regime fiscale dei fondi esteri armonizzati UE; si passa pertanto da un regime di tassazione ad aliquota ordinaria a un regime di maggior favore consistente in una ritenuta alla fonte a titolo definitivo.
L’estensione in parola riguarda i fondi e Sicav di diritto estero non armonizzati:
- istituiti negli Stati dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che ammettono lo scambio d’informazioni;
- assoggettati a forme di vigilanza nei loro paesi di istituzione.
Con riferimento generale alla tassazione dei redditi rivenienti dai fondi e Sicav estere, evidenziamo inoltre che altre disposizioni normative in itinere comportano che anche l’operazione di passaggio tra comparti di uno stesso fondo (switch interno) sia equiparata dal punto di vista fiscale a un rimborso, dando quindi origine a un reddito da capitale (in caso di “delta NAV” positivo) o a un reddito diverso (in caso di “delta NAV” negativo).
A tale ultimo proposito rammentiamo che anche ai redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze, minusvalenze) realizzati dal 1° luglio 2011 su fondi e Sicav esteri trova automatica applicazione il regime del “risparmio amministrato” di cui all’art. 6 del Dlgs 461/97, salvo espressa revoca dell’interessato con effetto dalla successiva operazione.
APPROFONDIMENTI